Circolari e Scadenze

FATTURAZIONE DI FINE ANNO

Lo studio raccomanda di TRASMETTERE ELETTRONICAMENTE le fatture di dicembre con anticipo rispetto al 31/12/2019 per non compromettere la detrazione dell’iva ai vostri clienti nell’anno 2019.
La regola che l’acquirente può detrarre l’Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l’operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo non si applica per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente (in pratica per i documenti che si muovono “a cavallo” di due anni).
Perciò, ad esempio, se una fattura elettronica relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 3 gennaio 2020, partecipa per l’emittente alla liquidazione dello stesso mese (versamento 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.
Si consiglia di richiedere ai vostri fornitori che le fatture del mese di dicembre siano inviate elettronicamente entro il 26/12/2019, in modo da assicurarsi il ricevimento della fattura entro il 31.12.2019.