Come noto, l’articolo 12 del TUIR (DPR n. 917/1986) disciplina le detrazioni per carichi di famiglia,
intendendo per tali
➢ Le detrazioni per figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati;
➢ Le detrazioni per il coniuge a carico (non legalmente ed effettivamente separato);
➢ L’ulteriore detrazione per famiglie numerose;
➢ Le detrazioni per altri familiari a carico, diversi dal coniuge e dai figli, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Le suddette detrazioni spettano con riferimento ai familiari fiscalmente a carico, ossia i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e sono quantificate in base al soggetto a carico (coniuge, figli o altri familiari), eventualmente al numero di figli o altri familiari a carico e all’ammontare del reddito posseduto.
A tale riguardo, preme ricordare che la Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche all’art. 12, comma 2, del TUIR, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.
In altre parole, dal 1° gennaio 2019, ferme restando tutte le altre disposizioni normative in materia di detrazioni (modalità di richiesta, regole di calcolo, riconoscimento su base mensile, ripartizione tra i genitori…), viene innalzato a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni (quindi fino a 24 anni e 364 giorni).
Superati i suddetti limiti, il figlio non è più considerato a carico.