Circolari e Scadenze

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con l’avvento della fatturazione elettronica cambiano le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, cui rimangono assoggettate per il principio di alternatività con l’Iva dettato dall’art. 6 della tabella allegata al DPR 642/1972, le fatture e i documenti equivalenti relativi ad operazioni non assoggettate ad Iva di importo superiore a euro 77,47.
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo vengono infatti ad essere determinate dalla tipologia di fattura.

Se si tratta di fattura cartacea l’imposta di bollo può essere assolta in due modi: tramite l’apposizione del relativo contrassegno o in maniera virtuale tramite preventiva apposita autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

Diversamente, in presenza di fattura elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta solo ed esclusivamente in maniera virtuale secondo le nuove disposizioni previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/12/2018 pubblicato in G.U. il 7/01/2019.