La Legge di Bilancio 2019, tra le molteplici novità in materia di lavoro, ha previsto la revisione delle tariffe INAIL e, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe, un differimento dei termini relativi all’autoliquidazione 2018/2019.
Nella Legge di Bilancio viene quindi disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe, come già anticipato, per il solo anno 2019, vengono modificati alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi.
Nello specifico è differito al 31 marzo 2019 il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili, ai datori di lavoro, le basi di calcolo dei premi.
Inoltre, sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai seguenti adempimenti:
✓ Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
✓ Calcolo e versamento dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione (pagamento in unica soluzione o prima rata);
✓ Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.
In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e, ambedue i versamenti, dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.
L’INAIL precisa che resta confermato il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018 e gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 delle polizze scuole, apparecchi r-x, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai, vetturini, ippotrasportatori. I suddetti premi, per il 2019, potranno usufruire della riduzione pari al 15,24%.
La Legge di Bilancio stabilisce, inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2019:
✓ La soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi previsto dagli artt. 153 e 154 del DPR n. 1124/1965;
✓ L’esclusione dei premi INAIL dall’ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all’11,50%);
✓ La riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL.
La riduzione tariffaria sarà sottoposta a revisione al termine del primo triennio di applicazione.